Procedure di conciliazione nel Settore del Consumo

Le procedure di conciliazione nel settore del consumo sono attualmente attivabili ai sensi del D.L. 130/2015 (cd. Codice del Consumo) in attuazione della Direttiva n. 11/2013.

Attraverso queste procedure i consumatori e le aziende hanno l’opportunità di risolvere controversie relative alla vendita di beni e/o servizi, su base nazionale o anche transfrontaliera, rivolgendosi ad un Organismo ADR, terzo e imparziale, sottoposto alla vigilanza di una Pubblica Autorità competente

Di seguito l’elenco delle Pubbliche Autorità Competenti e dei corrispondenti organismi ADR:

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA (CONSOB), http://www.consob.it/ con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che coinvolgono risparmiatori e investitori (art. 2 del decreto legislativo n. 179/2007)

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) https://www.acf.consob.it/


BANCA D’ITALIA, https://www.bancaditalia.it/ con riferimento ai sistemi ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo n. 385/1993 (T.U.B.)

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) https://www.arbitrobancariofinanziario.it/


AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO https://www.autorita.energia.it/

AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTI (ARERA) https://www.arera.it/it/index.htm

ELENCO ALTRI ORGANISMI ADR scarica file


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO https://www.mise.gov.it/index.php/it/, con riferimento alle negoziazioni paritetiche relative ai settori non regolamentati o per le quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni e con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti presso le Camere di Commercio, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti (non rientranti nell’elenco del Ministero della Giustizia (art. 141-octies, comma 1, lett. a) del Codice del consumo.

ORGANISMI CHE OPERANO MEDIANTE NEGOZIAZIONI PARITETICHE https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie.
Sezione dedicata agli organismi ADR che svolgono negoziazioni paritetiche di cui all’articolo 141-ter, sulla base di protocolli di conciliazione paritetica, per i settori in cui non esista alcun autorità indipendente di regolazione e per quelli in cui, pur esistendo un’autorità di regolazione, la stessa non abbia in concreto adottato ed applicato specifiche disposizioni relativamente all’iscrizione di tale tipologia di organismi e, pertanto, in quest’ultimo caso, solo transitoriamente fino all’applicazione di tali eventuali disposizioni regolamentari.

Elenco aggiornato a maggio 2019 (fonte MISE)

ORGANISMI COSTITUITI DALLE CAMERE DI COMMERCIO https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie.
Sezione dedicata agli organismi di conciliazione istituiti dalle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nel registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.

Elenco aggiornato al 28 agosto 2019 (fonte MISE)


AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, https://www.agcom.it/, con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche e postale.
CO.RE.COM. https://www.agcom.it/elenco-dei-co.re.com.-e-relativi-indirizzi
ELENCO ALTRI ORGANISMI ADR scarica il file


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA https://www.giustizia.it/giustizia/it/homepage.page con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all’art. 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 28/2010.
IL REGISTRO AD OGGI NON E’ STATO ANCORA ISTITUITO POICHE’ IL RELATIVO SCHEMA DI DECRETO DEVE ESSERE DELIBERATO