Agcom

AGCOM, origini, funzioni e competenze

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) trae le proprie origini dalla legge del 5 agosto 1981 n.416 istitutiva del “Garante dell’attuazione della legge sull’editoria“, il cui compito era quello di regolamentare il settore dell’informazione e tutelare il mercato da eventuali abusi di posizione dominante. Trasformata prima in ente “Garante per la radiodiffusione e l’editoria” dalla legge Mammì di disciplina del sistema radiotelevisivo (legge 6 agosto 1990, n. 223), l’Autorità è divenuta quella che oggi conosciamo nel 1997 con l’approvazione della legge presentata dall’allora ministro delle Poste e telecomunicazioni, Antonio Maccanico (legge 249 del 1997).

La stessa norma ha definito anche la struttura dell’Autorità che risulta composta da quattro diversi organi, ovvero il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti ed, infine, il Consiglio.

Nello specifico, ciascuna Commissione è costituita dal Presidente e da due Commissari, mentre il Consiglio è composto dal Presidente e da tutti i Commissari. Tutti gli organi facenti parte dell’AGCOM hanno un incarico di durata settennale; la nomina dei Commissari compete, per metà, alla Camera dei deputati e, per l’altra metà, al Senato della Repubblica, mentre il Presidente è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e d’intesa con il Ministro delle Comunicazioni, previo parere delle competente Commissioni parlamentari.

Quanto alle funzioni proprie dell’AGCOM, come noto, la stessa si propone innanzitutto come autorità di “garanzia”, alla quale è affidato il compito di regolamentare, oltre allo storico settore dell’editoria, anche i settori delle poste e telecomunicazioni e dell’audiovisivo, assicurando la trasparenza e la concorrenza del mercato, oltre che la tutela dei consumatori e degli utenti. Con riferimento a quest’ultima competenza, si può dire che all’AGCOM sia stata attribuita una funzione di controllo di rilievo quasi costituzionale, essendo chiamata a vigilare sulla concreta attuazione dell’art. 21 della Costituzione, il quale statuisce che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, e che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Nello specifico, tale attività si esplica non soltanto nella tutela della libertà di comunicazione dei cittadini, intesa come libero accesso ed utilizzo delle reti e dei servizi di comunicazione, ma anche nella regolamentazione e vigilanza dei sondaggi diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa, stante la loro attitudine ad influenzare la pubblica opinione e, quindi, la libertà di pensiero dei cittadini.

L’attuazione dell’articolo 21 della Costituzione, peraltro, passa anche attraverso la tutela della libera iniziativa economica e della concorrenza tra operatori delle telecomunicazioni, essendo stati attribuiti all’AGCOM ampi poteri di carattere regolamentare e sanzionatorio, anche in materia tariffaria. Dal 2011, a seguito del famoso decreto legge “salva Italia” (D.L. 201/2011), la competenza dell’AGCOM si è estesa anche al settore postale con l’attribuzione delle funzioni prima affidate alla ”Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale”.

Fermo restando che, a seguito del decreto Bersani del 2007, il potere di intervento dell’AGCOM in tema di tutela degli utenti e consumatori ha assunto una particolare efficacia, potendo esplicarsi anche attraverso provvedimenti preventivi e d’urgenza nei confronti di tutti gli operatori, il ruolo di garanzia della stessa Autorità è andato crescendo di pari passo con l’evoluzione del Codice delle comunicazioni elettroniche (ovvero del decreto legislativo n.259 del 2003), e ciò anche a discapito delle attribuzioni proprie dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM), con la quale è addirittura sorto un conflitto di attribuzioni, poi risolto dal Consiglio di Stato nel 2015.

La progressiva estensione dei poteri dell’AGCOM, sebbene con qualche contrasto giurisprudenziale circa le competenze sanzionatorie, ha riguardato anche il campo del diritto d’autore, stante il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” approvato nel 2013 (Delibera n. 680/13/CONS), e modificato nel 2018 (Delibera n. 490/18/CONS).