Utenti arera

L’ARERA e la tutela degli utenti in sede extragiudiziale

In quanto organismo dotato di piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento della propria attività, all’ARERA è riconosciuta la facoltà di adottare atti e provvedimenti secondo le procedure disciplinate dai propri regolamenti interni, pur nel rispetto dei regolamenti generali per il funzionamento della Pubblica amministrazione, nonché del piano di politica generale adottato dal Governo e dal Parlamento e delle normative europee. La stessa Autorità, inoltre, può consultare tutti i soggetti interessati alla propria azione, raccogliendone le osservazioni, se necessario, anche tramite audizioni collettive, ed assicurando la pubblicità legale dei provvedimenti adottati tramite la pubblicazione sul proprio sito internet. Contro le delibere promulgate dall’ARERA, peraltro, è sempre possibile il ricorso al TAR Lombardia, in quanto organo giurisdizionale amministrativo funzionalmente competente.

Oltre alle delibere generali, ovvero quelle emanate in materie quali, ad esempio, la regolazione tariffaria, oppure la regolamentazione della distribuzione e del dispacciamento dell’energia elettrica attraverso la rete, od ancora la regolamentazione dello stoccaggio, del trasporto e della distribuzione del gas, l’Autorità può provvedere anche all’emissione di atti destinati ai singoli operatori, fra cui provvedimenti di approvazione tariffaria, provvedimenti prescrittivi di determinati comportamenti, provvedimenti sanzionatori ed, infine, provvedimenti di “moral suasion”, con cui si sollecitano determinati soggetti a tenere un comportamento moralmente e socialmente corretto, senza ricorrere ai poteri attribuiti dalla legge, ma basandosi sulla credibilità e sull’importanza del ruolo svolto dall’authority.

Per quanto concerne, invece, le controversie relative ai rapporti tra utenti e gli esercenti fornitori di energia elettrica e gas, va ricordato che, dall’1 gennaio 2017, è divenuto obbligatorio lo svolgimento di un tentativo di conciliazione prima dell’instaurazione del ricorso avanti all’autorità giudiziaria. Simile obbligo non sussiste ancora per il servizio idrico, sebbene il ricorso a tale strumento di composizione extragiudiziale delle liti sia consigliata dall’ARERA, indipendentemente dalla sussistenza di un obbligo.

Fermo restando che, come per le conciliazioni in materia di comunicazioni elettroniche, anche le conciliazioni in materia di energia elettrica e gas possono essere svolte presso gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti in apposito elenco tenuto dall’Autorità (delibera 620/2015/E/com), od ancora avanti gli organismi deputati a gestire il contenzioso di consumo ai sensi della Direttiva UE n.11/2013, anch’essi iscritti nell’elenco di cui sopra od, infine, presso le CCIAA aderenti alla convenzione sottoscritta tra ARERA ed Unioncamere, per quanto attiene alle procedure attivate direttamente dagli utenti presso ARERA, le stesse si svolgono interamente on line attraverso il “Servizio Conciliazione” gestito da Acquirente unico S.p.A. per conto di ARERA ed accessibile dal sito istituzionale dell’ente.