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Scheda – Le procedure di gestione del contenzioso nel dettaglio

L’utente che, pur avendo presentato un reclamo nei confronti del proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica, non riesca a risolvere il contenzioso, può avviare la procedura di conciliazione di cui all’ultimo Regolamento approvato dall’AGCOM con delibera n. 203/18/CON. Fermo restando che, ormai da anni, nel settore delle comunicazioni vige l’obbligo di tentare un procedimento di conciliazione prima di adire le vie legali, ai sensi del succitato Regolamento detto tentativo può essere oggi intrapreso dinanzi ai Co.re.com, servendosi dell’apposita piattaforma online Conciliaweb, oppure, in alternativa, presso gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti nell’elenco di cui alla delibera n.661/15/CONS, od ancora avanti gli organismi deputati a gestire il contenzioso di consumo ai sensi della Direttiva UE n.11/2013, anch’essi iscritti nell’elenco di cui alla citata delibera n. 661/15/CONS, od, infine, presso le Camere di conciliazione istituite presso le CCIAA aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’AGCOM ed Unioncamere.

Quanto alla procedura attivata tramite Conciliaweb, essa si snoda attraverso una prima fase di negoziazione diretta, ovvero senza l’intervento di un conciliatore, durante la quale le parti possono scambiarsi proposte per la composizione transattiva della lite. Ove tale negoziato non sortisca effetti, ha inizio la fase di conciliazione vera e propria, che potrà avvenire in forma semplificata, tramite uno scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il conciliatore, oppure in videoconferenza, a seconda dell’oggetto del contendere. Se nemmeno tale fase avrà esito positivo, l’utente potrà chiedere al Co.re.com, o direttamente all’Autorità, che la controversia venga definita con decisione unilaterale, oppure optare per il ricorso alla giustizia ordinaria.