Controversie

La mediazione ai tempi del coronavirus: uno strumento per la ripartenza del Paese

L’epidemia di Coronavirus sta avendo, ed avrà, un impatto pesante nell’ambito dei rapporti contrattuali. L’attuale pandemia, infatti, rappresenta una tipica “causa di forza maggiore” che può giustificare la risoluzione di un contratto a causa della sopravvenuta impossibilità di adempiere da parte di una o, addirittura, entrambe le parti contrattuali. Senza contare i ritardi e le sospensioni a cui possono essere stati soggetti anche i contratti rimasti in esecuzione.

A fronte di una simile situazione, la prima norma di riferimento è quella dettata dall’articolo 1256 del codice civile, ai sensi del quale, “l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.

A completamento di tale previsione, il successivo articolo 1463 del codice civile, stabilisce che la parte che risulta “liberata” dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione non possa chiedere la controprestazione dell’altra parte e, anzi, debba restituire ciò che abbia già ricevuto in esecuzione del contratto stesso, come, ad esempio, il prezzo del prodotto non consegnato o del servizio non prestato.

L’applicazione di tali norme, tuttavia, non va fatta in modo rigido e pedissequo, dovendosi comunque guardare al caso concreto per un corretto temperamento dei loro effetti. Così, ad esempio, andrà valutato in che modo l’evento “di forza maggiore” abbia concretamente inciso sulla prestazione, nonché la rilevanza del conseguente inadempimento rispetto all’intero rapporto, come pure la tipologia stessa del contratto: i contratti di durata od a prestazioni periodiche, invero, potranno essere meno condizionati da sopravvenute difficoltà nell’adempimento, mentre altre tipologie contrattuali, quali ad esempio i contratti aleatori, potrebbero aver considerato la sopravvenuta impossibilità come un elemento della stessa alea contrattuale.

Del resto, il secondo comma del già citato articolo 1256 del codice civile, è chiaro nel prevedere che, se l’impossibilità è solo “temporanea”, l’estinzione dell’obbligazione non avverrà automaticamente ma solo quando l’impedimento dovesse perdurare sino al punto da renderla sostanzialmente irrealizzabile oppure il creditore non abbia più interesse a conseguirla.

L’articolo 1464 del codice civile, invece, è altrettanto preciso nello stabilire che, nei contratti a prestazioni corrispettive, se l’impossibilità ha riguardato solo una parte della prestazione, non è possibile chiedere la risoluzione dell’intero contratto ma solo la riduzione della prestazione ancora dovuta dal soggetto “impossibilitato”, salvo che la controparte non decida di recedere dal contratto non avendo più interesse all’adempimento parziale.

Ricordati i principi dell’ordinamento, appare comunque evidente che, in una situazione come quella attuale, caratterizzata dall’incertezza tanto sulla durata quanto sulla portata del contagio, la strada preferibile e più ragionevole per garantire la ripresa, nonché la prosecuzione, dei rapporti civili e commerciali sarà quella della rinegoziazione dei contratti.

Attraverso la rinegoziazione, infatti, si potrà concordare la mera sospensione dei termini e delle scadenze contrattuali già in essere, oppure l’estensione della durata stessa dei contratti già in essere, se non addirittura concordare il loro rinnovo integrale, a condizioni più favorevoli per tutte le parti.

In quest’ottica, il ricorso su base volontaria alla negoziazione assistita e, soprattutto, alle procedure di mediazione, potrà risultare particolarmente utile ed opportuno, non solo per evitare gravosi contenziosi aziendali, ma anche per consentire la rapida ripartenza dell’intero sistema economico del Paese.

 

 

Art. 88

(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto

di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

1 Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai

contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei

provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.

  1. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del

Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e

per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione

dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi

quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

  1. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro

trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un

voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal

decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai

sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

 

Art. 91

(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di

contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

  1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo

2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui

presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223

c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali

connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le

parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in

via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,”.

Agcom

AGCOM, origini, funzioni e competenze

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) trae le proprie origini dalla legge del 5 agosto 1981 n.416 istitutiva del “Garante dell’attuazione della legge sull’editoria“, il cui compito era quello di regolamentare il settore dell’informazione e tutelare il mercato da eventuali abusi di posizione dominante. Trasformata prima in ente “Garante per la radiodiffusione e l’editoria” dalla legge Mammì di disciplina del sistema radiotelevisivo (legge 6 agosto 1990, n. 223), l’Autorità è divenuta quella che oggi conosciamo nel 1997 con l’approvazione della legge presentata dall’allora ministro delle Poste e telecomunicazioni, Antonio Maccanico (legge 249 del 1997).

La stessa norma ha definito anche la struttura dell’Autorità che risulta composta da quattro diversi organi, ovvero il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti ed, infine, il Consiglio.

Nello specifico, ciascuna Commissione è costituita dal Presidente e da due Commissari, mentre il Consiglio è composto dal Presidente e da tutti i Commissari. Tutti gli organi facenti parte dell’AGCOM hanno un incarico di durata settennale; la nomina dei Commissari compete, per metà, alla Camera dei deputati e, per l’altra metà, al Senato della Repubblica, mentre il Presidente è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e d’intesa con il Ministro delle Comunicazioni, previo parere delle competente Commissioni parlamentari.

Quanto alle funzioni proprie dell’AGCOM, come noto, la stessa si propone innanzitutto come autorità di “garanzia”, alla quale è affidato il compito di regolamentare, oltre allo storico settore dell’editoria, anche i settori delle poste e telecomunicazioni e dell’audiovisivo, assicurando la trasparenza e la concorrenza del mercato, oltre che la tutela dei consumatori e degli utenti. Con riferimento a quest’ultima competenza, si può dire che all’AGCOM sia stata attribuita una funzione di controllo di rilievo quasi costituzionale, essendo chiamata a vigilare sulla concreta attuazione dell’art. 21 della Costituzione, il quale statuisce che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, e che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Nello specifico, tale attività si esplica non soltanto nella tutela della libertà di comunicazione dei cittadini, intesa come libero accesso ed utilizzo delle reti e dei servizi di comunicazione, ma anche nella regolamentazione e vigilanza dei sondaggi diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa, stante la loro attitudine ad influenzare la pubblica opinione e, quindi, la libertà di pensiero dei cittadini.

L’attuazione dell’articolo 21 della Costituzione, peraltro, passa anche attraverso la tutela della libera iniziativa economica e della concorrenza tra operatori delle telecomunicazioni, essendo stati attribuiti all’AGCOM ampi poteri di carattere regolamentare e sanzionatorio, anche in materia tariffaria. Dal 2011, a seguito del famoso decreto legge “salva Italia” (D.L. 201/2011), la competenza dell’AGCOM si è estesa anche al settore postale con l’attribuzione delle funzioni prima affidate alla ”Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale”.

Fermo restando che, a seguito del decreto Bersani del 2007, il potere di intervento dell’AGCOM in tema di tutela degli utenti e consumatori ha assunto una particolare efficacia, potendo esplicarsi anche attraverso provvedimenti preventivi e d’urgenza nei confronti di tutti gli operatori, il ruolo di garanzia della stessa Autorità è andato crescendo di pari passo con l’evoluzione del Codice delle comunicazioni elettroniche (ovvero del decreto legislativo n.259 del 2003), e ciò anche a discapito delle attribuzioni proprie dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM), con la quale è addirittura sorto un conflitto di attribuzioni, poi risolto dal Consiglio di Stato nel 2015.

La progressiva estensione dei poteri dell’AGCOM, sebbene con qualche contrasto giurisprudenziale circa le competenze sanzionatorie, ha riguardato anche il campo del diritto d’autore, stante il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” approvato nel 2013 (Delibera n. 680/13/CONS), e modificato nel 2018 (Delibera n. 490/18/CONS).

Utenti arera

L’ARERA e la tutela degli utenti in sede extragiudiziale

In quanto organismo dotato di piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento della propria attività, all’ARERA è riconosciuta la facoltà di adottare atti e provvedimenti secondo le procedure disciplinate dai propri regolamenti interni, pur nel rispetto dei regolamenti generali per il funzionamento della Pubblica amministrazione, nonché del piano di politica generale adottato dal Governo e dal Parlamento e delle normative europee. La stessa Autorità, inoltre, può consultare tutti i soggetti interessati alla propria azione, raccogliendone le osservazioni, se necessario, anche tramite audizioni collettive, ed assicurando la pubblicità legale dei provvedimenti adottati tramite la pubblicazione sul proprio sito internet. Contro le delibere promulgate dall’ARERA, peraltro, è sempre possibile il ricorso al TAR Lombardia, in quanto organo giurisdizionale amministrativo funzionalmente competente.

Oltre alle delibere generali, ovvero quelle emanate in materie quali, ad esempio, la regolazione tariffaria, oppure la regolamentazione della distribuzione e del dispacciamento dell’energia elettrica attraverso la rete, od ancora la regolamentazione dello stoccaggio, del trasporto e della distribuzione del gas, l’Autorità può provvedere anche all’emissione di atti destinati ai singoli operatori, fra cui provvedimenti di approvazione tariffaria, provvedimenti prescrittivi di determinati comportamenti, provvedimenti sanzionatori ed, infine, provvedimenti di “moral suasion”, con cui si sollecitano determinati soggetti a tenere un comportamento moralmente e socialmente corretto, senza ricorrere ai poteri attribuiti dalla legge, ma basandosi sulla credibilità e sull’importanza del ruolo svolto dall’authority.

Per quanto concerne, invece, le controversie relative ai rapporti tra utenti e gli esercenti fornitori di energia elettrica e gas, va ricordato che, dall’1 gennaio 2017, è divenuto obbligatorio lo svolgimento di un tentativo di conciliazione prima dell’instaurazione del ricorso avanti all’autorità giudiziaria. Simile obbligo non sussiste ancora per il servizio idrico, sebbene il ricorso a tale strumento di composizione extragiudiziale delle liti sia consigliata dall’ARERA, indipendentemente dalla sussistenza di un obbligo.

Fermo restando che, come per le conciliazioni in materia di comunicazioni elettroniche, anche le conciliazioni in materia di energia elettrica e gas possono essere svolte presso gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti in apposito elenco tenuto dall’Autorità (delibera 620/2015/E/com), od ancora avanti gli organismi deputati a gestire il contenzioso di consumo ai sensi della Direttiva UE n.11/2013, anch’essi iscritti nell’elenco di cui sopra od, infine, presso le CCIAA aderenti alla convenzione sottoscritta tra ARERA ed Unioncamere, per quanto attiene alle procedure attivate direttamente dagli utenti presso ARERA, le stesse si svolgono interamente on line attraverso il “Servizio Conciliazione” gestito da Acquirente unico S.p.A. per conto di ARERA ed accessibile dal sito istituzionale dell’ente.

Agcom

Scheda – Le procedure di gestione del contenzioso nel dettaglio

L’utente che, pur avendo presentato un reclamo nei confronti del proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica, non riesca a risolvere il contenzioso, può avviare la procedura di conciliazione di cui all’ultimo Regolamento approvato dall’AGCOM con delibera n. 203/18/CON. Fermo restando che, ormai da anni, nel settore delle comunicazioni vige l’obbligo di tentare un procedimento di conciliazione prima di adire le vie legali, ai sensi del succitato Regolamento detto tentativo può essere oggi intrapreso dinanzi ai Co.re.com, servendosi dell’apposita piattaforma online Conciliaweb, oppure, in alternativa, presso gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti nell’elenco di cui alla delibera n.661/15/CONS, od ancora avanti gli organismi deputati a gestire il contenzioso di consumo ai sensi della Direttiva UE n.11/2013, anch’essi iscritti nell’elenco di cui alla citata delibera n. 661/15/CONS, od, infine, presso le Camere di conciliazione istituite presso le CCIAA aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’AGCOM ed Unioncamere.

Quanto alla procedura attivata tramite Conciliaweb, essa si snoda attraverso una prima fase di negoziazione diretta, ovvero senza l’intervento di un conciliatore, durante la quale le parti possono scambiarsi proposte per la composizione transattiva della lite. Ove tale negoziato non sortisca effetti, ha inizio la fase di conciliazione vera e propria, che potrà avvenire in forma semplificata, tramite uno scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il conciliatore, oppure in videoconferenza, a seconda dell’oggetto del contendere. Se nemmeno tale fase avrà esito positivo, l’utente potrà chiedere al Co.re.com, o direttamente all’Autorità, che la controversia venga definita con decisione unilaterale, oppure optare per il ricorso alla giustizia ordinaria.

Agcom

L’AGCOM, i Co.Re.Com. e la tutela degli utenti in sede extragiudiziale

Al fine di assicurare un’effettiva protezione dei consumatori nei rapporti con i fornitori del settore poste e telecomunicazioni, l’AGCOM è chiamata a svolgere numerose funzioni tra cui spiccano la verifica delle modalità di pubblicizzazione ed erogazione dei servizi, la fissazione degli standard minimi di qualità e la salvaguardia dei servizi essenziali, in particolare per la fasce di utenti più deboli e disagiate, quali anziani e disabili. Nello svolgere tali funzioni, l’Autorità ha poteri di acquisizione di atti e documenti, oltre che di accesso ed ispezione nei confronti degli operatori, dovendo monitorare costantemente il permanere delle condizioni di esercizio delle licenze, delle autorizzazioni o delle concessioni. Può, inoltre, intervenire direttamente nelle controversie insorte tra utenti ed operatori, sia attraverso i propri uffici centrali che attraverso le proprie rappresentanza territoriali, ovvero i Co.re.com.

Previsti già a partire dall’anno di istituzione dell’AGCOM, ovvero, nel 1997, i Comitati regionali per le comunicazioni, detti anche Co.re.com, operano a livello decentrato, sulla base di apposite leggi regionali promulgate d’intesa con l’Autorità, esercitando le attività loro deferite dalla stessa authority sulla base di appositi accordi quadro del 2003 e del 2008. Tra queste attività, oltre alla tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.), ed alla vigilanza sulle attività radiotelevisive locali, vi è anche la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi in ambito locale, nonché la vigilanza in materia di tutela dei minori, sempre con riferimento al settore radiotelevisivo locale. Oltre a quanto sopra, poi, i Co.Re.Com sono chiamati a gestire, come detto, le controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica.

In effetti, tra le competenze più importanti dell’AGCOM vi è quella inerente la gestione del contenzioso, non solo tra operatori del settore, ma anche, e soprattutto, tra operatori ed utenti. Attraverso appositi Regolamenti, infatti, l’AGCOM può essere chiamata, per l’appunto attraverso i Co.Re.Com locali, a dirimere le questioni sorte tra utenti e fornitori, tanto con riguardo alla qualità dei servizi erogati, che con riguardo ad eventuali inadempimenti contrattuali, riservandosi altresì il potere di intervenire direttamente, nei casi più gravi, con opportuni provvedimenti d’urgenza nei confronti degli operatori.

Nello specifico, il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, (attualmente coincidente con la delibera n. 410/14/CONS) consente all’Autorità di attivarsi, su sollecitazione degli utenti, per imporre la cessazione di comportamenti lesivi degli interessi degli utenti e irrogare, se del caso, delle sanzioni pecuniarie nei confronti degli operatori responsabili, nel mentre, il “Regolamento per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori” (la cui ultima versione coincide con la delibera n. 203/18/CONS), disciplina sia il tentativo obbligatorio di conciliazione che, in seconda istanza, la definizione diretta del contenzioso tra utenti ed operatori, affidandone la gestione ai Co.Re Com.

In base al suddetto Regolamento, il procedimento di conciliazione si svolge oggi in modalità interamente telematica, attraverso la piattaforma Conciliaweb e previa valutazione di ammissibilità delle domande da parte del Co.re.com competente per territorio. Ove tale procedimento non sortisca effetti, l’utente può chiedere al Co.re.com, o direttamente all’Autorità, che la controversia venga definita con decisione unilaterale, oppure optare per il ricorso alla giustizia ordinaria. In ogni caso, contestualmente alla proposizione dell’istanza per il tentativo di conciliazione o per la definizione della controversia, od anche durante lo svolgimento delle due procedure, lo stesso utente può chiedere l’adozione di provvedimenti temporanei nei confronti degli operatori chiamati in sede conciliativa o decisoria.